C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria, anzi d’antico. C’è un premier che pretende immunità e giura sui figli. Ci sono p.m. che si addormentano dialoganti e si destano sovversivi. C’è la fantasia al potere, con avvocati-parlamentari-avvocati che inventano sempre nuovi marchingegni da spendere nelle aule giudiziarie. Ci sono processi ansimanti sulla dirittura d’arrivo, mentre qualcuno cerca di eliminare il traguardo o almeno di spostarlo un po’ più in là, per poi rimproverare giudici e p.m. di aver corso invano. È il 1994? Direi proprio di no. Secondo le anticipazioni, il documento che il Csm si appresta a varare individua tre profili d’illegittimità costituzionale della norma che sospende un gran numero di processi, per reati anche assai gravi. Innanzitutto si censura la violazione dell’art. 111 della Costituzione che impone che i processi abbiano una ragionevole durata; esso limita la discrezionalità di un legislatore che dei tempi della giustizia non si preoccupi o addirittura che ne persegua la dilatazione: al di là della diatriba sul numero dei processi sospesi, certi sono gli effetti a catena su di un sistema già sull’orlo del disastro. Cosicché sembrano aver ragione coloro che, nella stessa maggioranza, indicano la vera ragione del provvedimento nel conflitto politica-giustizia e dunque nel processo Mills. In secondo luogo appare violato il principio d’uguaglianza, per la scelta dei reati da sospendere, appesa a criteri imperscrutabili (perché il 30 giugno 2002? Perché il limite dei dieci anni di pena edittale? Sulla base di quali studi circa i riflessi organizzativi e processuali?).
Fonte: http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=76504
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